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Decreto
del Presidente della Repubblica n°
503 del 24/07/1996 Regolamento
recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici,
spazi e servizi pubblici. TITOLO I - Scopi e campo di applicazione. Art. 1. Definizioni ed oggetto. Art. 2. Contrassegni. TITOLO II - Aree edificabili, opere di urbanizzazione e
opere di arredo urbano. Art.
3. Aree edificabili. Art. 4. Spazi pedonali. Art.
5. Marciapiedi. Art.
6. Attraversamenti
pedonali. Art. 7. Scale e rampe. Art. 8. Servizi igienici pubblici. Art. 9. Arredo urbano. Art.
10. Parcheggi. Art.
11. Circolazione e sosta
dei veicoli al servizio di persone disabili. Art. 12. Contrassegno speciale. TITOLO III - Struttura edilizia in generale. Art. 13. Norme generali per gli edifici. Art. 14. Modalita' di misura. Art. 15. Unita' ambientali e loro componenti. Art. 16. Spazi esterni di pertinenza dell'edificio e loro
componenti. Art. 17. Segnaletica. Art. 18. Raccordi con la normativa antincendio. TITOLO IV - Procedure. Art. 19. Deroghe e soluzioni alternative. Art. 20. Elaborati tecnici. Art.
21. Verifiche. Art.
22. Aggiornamento e
modifica delle prescrizioni. TITOLO V - Edilizia scolastica. Art. 23. Edifici scolastici. TITOLO VI - Servizi speciali di pubblica utilita'. Art. 24. Tranvie, filovie, linee automobilistiche,
metropolitane. Art. 25. Treni, stazioni, ferrovie. Art. 26. Servizi di navigazione marittima: navi nazionali. Art. 27. Servizi di navigazione interna. Art. 28. Aerostazioni. Art. 29. Servizi per viaggiatori. Art. 30. Modalita' e criteri di attuazione. Art. 31. Impianti telefonici pubblici. Art.
32. Abrogazioni ALLEGATO
A. ALLEGATO B. ALLEGATO C. APPENDICE:
D.M. 14 giugno 1989, n. 236…OMISSIS -
§ - IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 30 marzo 1971, n. 118, recante conversione in legge del
decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, ed in particolare l'art. 27 concernente le
barriere architettoniche e trasporti pubblici; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384,
recante regolamento di attuazione dell'art.27 della legge 30 marzo 1971, n. 118;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; Visto il decreto legislativo 30 aprile1992, n. 285; Considerata la esigenza di aggiornare le disposizioni del predetto
regolamento; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale
del 4 luglio 1994; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 luglio 1996; Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i
Ministri dell'interno, per la solidarieta' sociale, del tesoro, della pubblica istruzione, dei trasporti e della navigazione,
della sanita', del lavoro e della previdenza sociale e delle poste e delle
telecomunicazioni; E m a n a il seguente regolamento: TITOLO
I - Scopi e campo di applicazione. Art. 1. Definizioni ed oggetto. 1. Le norme del presente regolamento sono
volte ad eliminare gli impedimenti comunemente definiti "barriere
architettoniche". 2. Per barriere architettoniche si
intendono: a) gli ostacoli fisici che sono fonte di
disagio per la mobilita' di chiunque ed in particolare di coloro che, per
qualsiasi causa, hanno una capacita' motoria ridotta o impedita in forma
permanente o temporanea; b) gli ostacoli che limitano o impediscono
a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;
c) la mancanza di accorgimenti e
segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilita' dei luoghi e
delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli
ipovedenti e per i sordi. 3. Le presenti norme si applicano agli
edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, ancorche' di carattere
temporaneo, o a quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione. Si
applicano altresi' agli edifici e spazi pubblici sottoposti a qualunque altro
tipo di intervento edilizio suscettibile di limitare l'accessibilita' e la
visitabilita', almeno per la parte oggetto dell'intervento stesso. Si applicano
inoltre agli edifici e spazi pubblici in tutto o in parte soggetti a cambiamento
i destinazione se finalizzata all'uso pubblico, nonche' ai servizi speciali di
pubblica utilita' di cui al successivo titolo VI. 4. Agli edifici e spazi pubblici
esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale,
devono essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorarne la
fruibilita' sulla base delle norme contenute nel presente regolamento. 5. In attesa del predetto adeguamento ogni
edificio deve essere dotato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, a cura dell'Amministrazione pubblica che
utilizza l'edificio, di un sistema di chiamata per attivare un servizio di
assistenza tale da consentire alle persone con ridotta o impedita capacita'
motoria o sensoriale la fruizione dei servizi espletati. 6. Agli edifici di edilizia residenziale
pubblica ed agli edifici privati compresi quelli aperti al pubblico si applica
il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. 7. Non possono essere erogati contributi o
agevolazioni da parte dello Stato e di altri enti pubblici per la realizzazione
di opere o servizi pubblici non conformi alle norme di cui al presente
regolamento. Art. 2. Contrassegni. 1. Gli edifici, i mezzi di trasporto e le
strutture costruite, modificate o adeguate tenendo conto delle norme per
l'eliminazione delle barriere, devono recare in posizione agevolmente visibile
il simbolo di "accessibilita'" secondo il modello di cui all'allegato
A. 2. E' fatta salva la specifica simbologia
dell'Organizzazione internazionale della aviazione civile ove prescritta. 3. Il sistema di chiamata di cui all'art.
1 deve essere posto in luogo accessibile e contrassegnato con il simbolo di
"accessibilita' condizionata" secondo il modello di cui all'allegato
B. 4. Uffici, sale per riunioni, conferenze o
spettacoli, posti telefonici pubblici ovvero apparecchiature quali ascensori e
telefoni che assicurano servizi di comunicazione per sordi, devono recare in
posizione agevolmente visibile il simbolo internazionale di accesso alla
comunicazione per le persone sorde di cui all'allegato C. TITOLO II - Aree edificabili, opere di
urbanizzazione e opere di arredo urbano Art.
3. Aree edificabili. 1. Nell'elaborazione degli strumenti
urbanistici le aree destinate a servizi pubblici sono scelte preferendo quelle
che assicurano la progettazione di edifici e spazi privi di barriere
architettoniche. Art. 4. Spazi pedonali. 1. I progetti relativi agli spazi pubblici
e alle opere di urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale devono prevedere
almeno un percorso accessibile in grado di consentire con l'utilizzo di impianti
di sollevamento ove necessario, l'uso dei servizi, le relazioni sociali e la
fruizione ambientale anche alle persone con ridotta o impedita capacita' motoria
o sensoriale. Si applicano, per quanto riguarda le caratteristiche del suddetto
percorso, le norme contenute ai punti 4.2.1., 4.2.2. e 8.2.1., 8.2.2. del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e, per quanto
riguarda le caratteristiche degli eventuali impianti di sollevamento, le norme
contenute ai punti 4.1.12., 4.1.13. e 8.1.12., 8.1.13. dello stesso decreto, con
le successive prescrizioni elaborate dall'ISPESL e dall'U.N.I. in conformita'
alla normativa comunitaria. Art. 5. Marciapiedi. 1. Per i percorsi pedonali in adiacenza a
spazi carrabili le indicazioni normative di cui ai punti 4.2.2. e 8.2.2. del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, valgono
limitatamente alle caratteristiche delle pavimentazioni ed ai raccordi tra
marciapiedi e spazi carrabili. 2. Il dislivello, tra il piano del
marciapiede e zone carrabili ad esso adiacenti non deve comunque superare i 15
cm. 3. La larghezza dei marciapiedi realizzati
in interventi di nuova urbanizzazione deve essere tale da consentire la
fruizione anche da parte di persone su sedia a ruote. Art. 6. Attraversamenti pedonali. 1. Nelle strade ad alto volume di traffico
gli attraversamenti pedonali devono essere illuminati nelle ore notturne o di
scarsa visibilita'. 2. Il fondo stradale, in prossimita'
dell'attraversamento pedonale, potra' essere differenziato mediante rugosita'
poste su manto stradale al fine di segnalare la necessita' di moderare la
velocita'. 3. Le piattaforme salvagente devono essere
accessibili alle persone su sedia a ruote. 4. Gli impianti semaforici, di nuova
installazione o di sostituzione, devono essere dotati di avvisatori acustici che
segnalano il tempo di via libera anche a non vedenti e, ove necessario, di
comandi manuali accessibili per consentire tempi sufficienti per
l'attraversamento da parte di persone che si muovono lentamente. 5. La regolamentazione relativa agli
impianti semaforici e' emanata con decreto del Ministro dei lavori pubblici. Art. 7. Scale e rampe. 1. Per le scale e le rampe valgono le
norme contenute ai punti 4.1.10., 4.1.11. e 8.1.10., 8.1.11. del decreto del
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. I percorsi che superano i 6
metri di larghezza devono essere, di norma, attrezzati anche con corrimano
centrale. Art. 8. Servizi igienici pubblici. 1. Per i servizi igienici valgono le norme
contenute ai punti 4.1.6. e 8.1.6. del decreto del Ministro dei lavori pubblici
14 giugno 1989, n. 236. Deve essere prevista l'accessibilita' ad almeno un w.c.
ed un lavabo per ogni nucleo di servizi installato. Art. 9. Arredo urbano. 1. Gli elementi di arredo nonche' le
strutture, anche commerciali, con funzione di arredo urbano da ubicare su spazi
pubblici devono essere accessibili, secondo i criteri di cui all'art. 4 del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. 2. Le tabelle ed i dispositivi segnaletici
devono essere installati in posizione tale da essere agevolmente visibili e
leggibili. 3. Le tabelle ed i dispositivi segnaletici
di cui al comma 2, nonche' le strutture di sostegno di linee elettriche,
telefoniche, di impianti di illuminazione pubblica e comunque di apparecchiature
di qualsiasi tipo, sono installate in modo da non essere fonte di infortunio e
di intralcio, anche a persone su sedia a ruote. 4. I varchi di accesso con selezione del
traffico pedonale devono essere sempre dotati di almeno una unita' accessibile. Art. 10. Parcheggi. 1. Per i parcheggi valgono le norme di cui
ai punti 4.2.3 e 8.2.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno
1989, n. 236. 2. Per i posti riservati disposti
parallelamente al senso di marcia, la lunghezza deve essere tale da consentire
il passaggio di una persona su sedia a ruote tra un veicolo e l'altro. Il
requisito si intende soddisfatto se la lunghezza del posto auto non e' inferiore
a 6 m; in tal caso la larghezza del posto auto riservato non eccede quella di un
posto auto ordinario. 3. I posti riservati possono essere
delimitati da appositi dissuasori. Art. 11. Circolazione e sosta dei
veicoli al servizio di persone disabili. 1. Alle persone detentrici del
contrassegno di cui all'art. 12 viene consentita, dalle autorita' competenti, la
circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purche' cio' non
costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione
della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per
esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o
divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o
limitata la sosta. 2. Le facilitazioni possono essere
subordinate alla osservanza di eventuali motivate condizioni e cautele. 3. La circolazione e la sosta sono
consentite nelle "zone a traffico limitato" e "nelle aree
pedonali urbane", cosi' come definite dall'art. 3 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, qualora e' autorizzato l'accesso anche ad una sola
categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica
utilita'. 4. Per i percorsi preferenziali o le
corsie preferenziali riservati oltre che ai mezzi di trasporto pubblico
collettivo anche ai taxi, la circolazione deve intendersi consentita anche ai
veicoli al servizio di persone invalide detentrici dello speciale contrassegno
di cui all'art. 12. 5. Nell'ambito dei parcheggi o delle
attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della durata della
sosta ovvero con custodia dei veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai
detentori del contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti
disponibili. 6. I suddetti posti sono contrassegnati
con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Art. 12. Contrassegno speciale. 1. Alle persone con capacita' di
deambulazione sensibilmente ridotta e' rilasciato dai comuni, a seguito di
apposita documentata istanza, lo speciale contrassegno di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che deve essere apposto
sulla parte anteriore del veicolo. 2. Il contrassegno e' valido per tutto il
territorio nazionale. 3. La normativa di cui al presente
articolo si intende estesa anche alla categoria dei non vedenti. TITOLO III - Struttura edilizia in
generale. Art. 13. Norme generali per gli
edifici. 1. Le norme del presente regolamento sono
riferite alla generalita' dei tipi edilizi. 2. Negli edifici pubblici deve essere
garantito un livello di accessibilita' degli spazi interni tale da consentire la
fruizione dell'edificio sia al pubblico che al personale in servizio, secondo le
disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14
giugno 1989, n. 236. 3. Per gli spazi esterni di pertinenza
degli stessi edifici, il necessario requisito di accessibilita' si considera
soddisfatto se esiste almeno un percorso per l'acceso all'edificio fruibile
anche da parte di persone con ridotta o impedita capacita' motoria o sensoriale.
4. Le normative specifiche riguardanti
singoli tipi edilizi possono articolare o limitare il criterio generale di
accessibilita' in relazione alla particolarita' del tipo. 5. In sede di definizione e di
applicazione di norme concernenti specifici settori, quali sicurezza,
contenimento consumi energetici, tutela ambientale, ecc., devono essere studiate
o adottate, nel rispetto di tali normative, soluzioni conformi alle disposizioni
del presente regolamento. 6. Per gli alloggi di servizio valgono le
disposizioni di cui all'art. 3.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14
giugno 1989, n. 236, relative agli alloggi di edilizia residenziale
sovvenzionata. 7. Negli interventi di recupero, gli
eventuali volumi aggiuntivi relativi agli impianti tecnici di sollevamento non
sono computabili ai fini della volumetria utile. Art. 14. Modalita' di misura. 1. Per le modalita' di misura dei
componenti edilizi e per le caratteristiche degli spazi di manovra con la sedia
a ruote valgono le norme stabilite al punto 8.0 del decreto del Ministro dei
lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236. Art. 15. Unita' ambientali e loro
componenti. 1. Per le unita' ambientali e loro
componenti come porte, pavimenti, infissi esterni, arredi fissi, terminali degli
impianti, servizi igienici, cucine, balconi e terrazze, percorsi orizzontali,
scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, autorimesse,
valgono le norme stabilite ai punti 4.1 e 8.1 del decreto del Ministro dei
lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236. Art. 16. Spazi esterni di pertinenza
dell'edificio e loro componenti. 1. Per gli spazi esterni di pertinenza
dell'edificio e loro componenti come percorsi, pavimentazioni e parcheggi
valgono le norme stabilite ai punti 4.2 e 8.2 del decreto del Ministro dei
lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Art. 17. Segnaletica. 1. Per la segnaletica valgono le norme
stabilite al punto 4.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno
1989, n. 236. Art. 18. Raccordi con la normativa
antincendio. 1. Per i raccordi con la normativa
antincendio, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sistemi di via
d'uscita, valgono le norme stabilite al punto 4.6 del decreto del Ministro dei
lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. TITOLO IV - Procedure. Art. 19. Deroghe e soluzioni
alternative. 1. Le prescrizioni del presente
regolamento, sono derogabili solo per gli edifici o loro parti che, nel rispetto
di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza dar luogo
a barriere architettoniche, ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso e'
riservato ai soli addetti specializzati. 2. Negli edifici esistenti sono ammesse
deroghe alle norme del presente regolamento in caso di dimostrata impossibilita'
tecnica connessa agli elementi strutturali o impiantistici. 3. Per gli edifici soggetti al vincolo di
cui all'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e all'art. 2 della legge 1
giugno 1939, n.1089, la deroga e' consentita nel caso in cui le opere di
adeguamento costituiscono pregiudizio per valori storici ed estetici del bene
tutelato; in tal caso il soddisfacimento del requisito di accessibilita' e'
realizzato attraverso opere provvisionali ovvero, in subordine, con attrezzature
d'ausilio e apparecchiature mobili non stabilmente ancorate alle strutture
edilizie. La mancata applicazione delle presenti norme deve essere motivata con
la specificazione della natura e della serieta' del pregiudizio. 4. La deroga e' concessa
dall'amministrazione cui e' demandata l'approvazione del progetto e della stessa
si da' conto nell'ambito dell'atto autorizzativo. La stessa deroga viene inoltre
comunicata alla Commissione di cui all'art. 22. 5. Sono ammesse eventuali soluzioni
alternative, cosi' come definite all'art. 7.2 del decreto del Ministro dei
lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, purche' rispondenti ai criteri di
progettazione di cui all'art. 4 dello stesso decreto. Art. 20. Elaborati tecnici. 1. Gli elaborati tecnici devono
chiaramente evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici
adottati per garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente
regolamento. 2. Al fine di consentire una piu' chiara
valutazione di merito, gli elaborati tecnici devono essere accompagnati da una
relazione specifica contenente la descrizione delle soluzioni progettuali e
delle opere previste per la eliminazione delle barriere architettoniche, degli
accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici e dei materiali previsti a
tale scopo. 3. Quando vengono proposte soluzioni
alternative la relazione di cui al comma 2 corredata dai grafici necessari, deve
essere integrata con l'illustrazione delle alternative e dell'equivalente o
migliore qualita' degli esiti ottenibili. Art. 21. Verifiche. 1. In attuazione dell'art. 24, comma 5,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' fatto obbligo di allegare ai progetti
delle opere di cui al presente regolamento, la dichiarazione del professionista
che ha progettato l'opera attestante la conformita' degli elaborati alle
disposizioni contenute nel regolamento stesso e che illustra e giustifica
eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternative. 2. Spetta all'amministrazione cui e'
demandata l'approvazione del progetto, l'accertamento e l'attestazione di
conformita'; l'eventuale attestazione di non conformita' del progetto o il
mancato accoglimento di eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternative
devono essere motivati. Art. 22. Aggiornamento e modifica delle
prescrizioni. 1. Sono attribuiti alla commissione
permanente istituita a sensi dell'art. 12 del decreto del Ministro dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236, la soluzione dei problemi tecnici derivanti
dall'applicazione della presente normativa, l'esame o l'elaborazione delle
proposte di aggiornamento e modifica, nonche' il parere per le proposte di
aggiornamento delle normative specifiche di cui all'art.13. Gli enti locali, gli
istituti universitari, i singoli professionisti possono proporre soluzioni
alternative alla commissione la quale, in caso di riconosciuta idoneita', puo'
utilizzarle per le proposte di aggiornamento del presente regolamento. TITOLO V - Edilizia scolastica. Art. 23. Edifici scolastici. 1. Gli edifici delle istituzioni
prescolastiche, scolastiche, comprese le universita' e delle altre istituzioni
di interesse sociale nel settore della scuola devono assicurare la loro
utilizzazione anche da parte di studenti non deambulanti o con difficolta' di
deambulazione. 2. Le strutture interne devono avere le
caratteristiche di cui agli articoli 7, 15, e 17, le strutture esterne quelle di
cui all'art.10. 3. L'arredamento, i sussidi didattici e le
attrezzature necessarie per assicurare lo svolgimento delle attivita' didattiche
devono avere caratteristiche particolari per ogni caso di invalidita' (banchi,
sedie, macchine da scrivere, materiale Braille, spogliatoi, ecc.). 4. Nel caso di edifici scolastici a piu'
piani senza ascensore, la classe frequentata da un alunno non deambulante deve
essere situata in un'aula al pianterreno raggiungibile mediante un percorso
continuo orizzontale o raccordato con rampe. TITOLO VI - Servizi speciali di
pubblica utilita'. Art. 24. Tranvie, filovie, linee
automobilistiche, metropolitane. 1. Sui mezzi di trasporto tranviario,
filoviario, metropolitano, devono essere riservati a persone con limitate
capacita' motorie deambulanti almeno tre posti a sedere in prossimita' della
porta di uscita. 2. Alle persone con ridotta capacita'
motoria e' consentito l'accesso dalla porta di uscita. 3. All'interno di almeno un autovettura
del convoglio deve essere riservata una piattaforma di spazio sufficientemente
ampio per permettere lo stazionamento di sedia a ruote, senza intralciare il
passaggio. 4. Tale spazio riservato deve essere
dotato di opportuni ancoraggi, collocati in modo idoneo per consentire il
bloccaggio della sedia a ruote. 5. Nelle stazioni metropolitane devono
essere agevolati l'accesso e lo stazionamento su sedia a ruote, anche con
l'installazione di idonei ascensori e rampe a seconda dei dislivelli, al fine di
consentire alle persone non deambulanti di accedere con la propria sedia a ruote
al piano di transito della vettura della metropolitana. 6. I veicoli adibiti al trasporto in
comune di persone su strada ad uso pubblico devono rispondere alle
caratteristiche costruttive di cui al decreto del Ministro dei trasporti 18
luglio 1991. Art. 25. Treni, stazioni, ferrovie. 1. Le principali stazioni ferroviarie
devono essere dotate di passerelle, rampe mobili o altri idonei mezzi di
elevazione al fine di facilitare l'accesso alle stesse ed ai treni alle persone
con difficolta' di deambulazione. In relazione alle specifiche esigenze tecniche
degli impianti ferroviari e' consentito il superamento, mediante rampe
inclinate, anche di dislivelli superiori a m 3,20. In assenza di rampe,
ascensori, o altri impianti necessari per un trasferimento da un marciapiede ad
un altro, il disabile su sedia a ruote puo' utilizzare i passaggi di servizio a
raso purche' accompagnato da personale di stazione appositamente autorizzato, ad
integrazione di quanto previsto dall'art. 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 753. 2. Il sistema di chiamata per
l'espletamento del servizio di assistenza, previsto dal comma 5 dell'art. 1,
deve essere realizzato nelle principali stazioni presenziate dal personale
ferroviario, mediante l'attivazione di appositi centri di assistenza
opportunamente pubblicizzati. 3. Per consentire la sistemazione del
disabile su sedia a ruote all'interno delle carrozze ferroviarie deve essere
opportunamente attrezzato un adeguato numero di carrozze da porre in
composizione di alcuni treni in circolazione su linee principali. 4. L'ente che gestisce il servizio e'
tenuto ad evidenziare i treni ed i servizi offerti alla clientela portatrice di
handicap, sia nelle stazioni che nel proprio "orario ufficiale". 5. In ogni caso deve essere riservato un
numero adeguato di posti a sedere per le persone con ridotta o impedita
capacita' motoria o sensoriale. Il trasporto gratuito dell'eventuale sedia a
ruote e' consentito in relazione alle caratteristiche del materiale in
composizione al treno. 6. Il Ministero dei trasporti, sulla base
delle indicazioni fornite dal dipartimento per la famiglia e la solidarieta'
sociale definisce d'intesa con quest'ultimo e tenute presenti le peculiarita'
dell'esercizio ferroviario, gli interventi e la loro pianificazione, le relative
modalita' di finanziamento nonche' i criteri di copertura dei maggiori oneri
derivanti dall'attuazione delle norme di cui al presente articolo, entro i
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. 7. Le norme del presente regolamento nn
sono vincolanti per gli edifici e per gli impianti delle stazioni e delle
fermate impresenziate, sprovviste cioe' di personale ferroviario sia in via
temporanea che in via permanente. Art. 26. Servizi di navigazione
marittima: navi nazionali. 1. Le aperture dei portelloni di accesso a
bordo impiegabili per persone con impedita capacita' motoria o sensoriale,
trasportate con autovettura o sedia a ruote, devono avere dimensioni adeguate
all'agevole passaggio dell'autovettura o sedia a ruote e non presentare pertanto
soglie o scalini. Per il passaggio della sedia a ruote e' richiesta una
larghezza non inferiore a m 1,50. 2. Le rampe o passerelle di accesso da
terra a bordo devono avere pendenza modesta, e comunque non superiore all'8 per
cento, salvo che non siano adottati speciali accorgimenti per garantirne la
sicura agibilita' per l'incolumita' delle persone. 3. La zona di ponte ove si accede a bordo
deve permettere il passaggio fino all'area degli alloggi destinati alle persone
con impedita capacita' motoria o sensoriale con percorso sullo stesso ponte,
ovvero fino all'ascensore od alla rampa, nel caso che gli alloggi siano su altro
ponte. In tl caso la zona antistante l'ascensore o la rampa deve avere
dimensioni tali da permettere lo sbarco della persona con impedita capacita'
motoria o sensoriale dall'autovettura, e il trasferimento su sedia a ruote,
nonche' la manovra di essa. 4. Il percorso di cui al comma 3
raccordato da rampe deve essere privo di ostacoli, con eventuali dislivelli non
superiori di norma al 5 per cento e di larghezza, nel caso di impiego di sedie a
ruote non inferiore ad 1,50 m. La zona di ponte corrispondente deve essere
rivestita con materiale antisdrucciolevole. Eventuali soglie e simili devono
avere altezza non superiore a cm 2,5. 5. Gli ascensori accessibili alle persone
su sedie a ruote devono avere le caratteristiche rispondenti alle norme
dell'art. 15. Le rampe sostitutive degli ascensori non essendo ammesse scale se
non di emergenza, devono avere le caratteristiche rispondenti alle norme
dell'art. 7 del presente regolamento. Ascensori e rampe devono sfociare al
chiuso entro l'area degli alloggi. 6. L'area degli alloggi, preferibilmente
ubicata su un solo ponte, deve essere tale da consentire, in caso di emergenza,
un agevole accesso ai mezzi di sfuggita e di salvataggio e deve avere: corridoi,
passaggi e relative porte di larghezza on inferiori a m 1,50 e privi di
ostacoli; porte, comprese quelle di locali igienici, di larghezza non inferiore
a m 0,90 e provviste di agevoli dispositivi di manovra; pavimenti
antisdrucciolevoli nelle zone di passaggio; apparecchi di segnalazione per
chiamata del personale di servizio addetto alle persone con ridotta o impedita
capacita' motoria o sensoriale; locali igienici riservati alle stesse persone,
rispondenti alle norme dell'art. 15. 7. Le presenti disposizioni non si
applicano alle unita' veloci o a sostentamento dinamico quali aliscafi,
catamarani, SES, le cui dimensioni sono tali da non rendere ragionevole e
praticabile l'applicazione delle disposizioni di cui sopra. Art. 27. Servizi di navigazione
interna. 1. Le passerelle e gli accessi alle navi
devono essere larghi almeno metri uno, essere idonei al passaggio delle sedie a
ruote ed avere pendenza modesta, e comunque non superiore all'8 per cento, salvo
che non siano adottati speciali accorgimenti per garantirne la sicura agibilita'
per l'incolumita' delle persone. 2. Sulle navi nelle immediate vicinanze
dell'accesso deve essere ricavata una superficie di pavimento opportunamente
attrezzata per dislocarvi sedie a ruote salvo gravi difficolta' tecniche. 3. Le presenti disposizioni non si
applicano alle unita' veloci o a sostentamento dinamico quali aliscafi,
catamarani, SES, le cui dimensioni siano tali da non rendere ragionevole e
praticabile l'applicazione delle disposizioni di cui sopra. Art. 28. Aerostazioni. 1. Ogni aeroporto deve essere dotato di
appositi sistemi per consentire un percorso continuo e senza ostacoli
dall'aerostazione all'interno dell'aereo o viceversa. Qualora non siano presenti
pontili di imbarco, l'accesso all'aeromobile e' assicurato da elevatore a cabina
chiusa. 2. Le strutture esterne connesse agli
edifici debbono avere le caratteristiche di cui agli articoli 4, 10 e 11; le
strutture interne degli edifici aperti al movimento dei passeggeri debbono avere
le caratteristiche di cui agli articoli 7, 15 e 17. 3. All'interno del mezzo aereo deve essere
prevista la dotazione di sedie a ruote per garantire, per quanto possibile,
l'autonoma circolazione del passeggero disabile. Art. 29. Servizi per viaggiatori. 1. I servizi per i viaggiatori nelle
stazioni devono essere accessibili. Art. 30. Modalita' e criteri di
attuazione. 1. Il Ministero dei trasporti stabilisce
con propri decreti le modalita' e i criteri di attuazione delle norme del
presente regolamento relative al trasporto pubblico di persona. Art. 31. Impianti telefonici pubblici. 1. Al fine di consentire l'uso di impianti
telefonici pubblici da parte anche di persone con ridotte o impedite capacita'
motorie o sensoriali sono adottati i seguenti criteri: a) nei posti telefonici pubblici ubicati
nei capoluoghi di provincia, deve essere installato in posizione accessibile
almeno un apparecchio posto ad una altezza massima di 0,90 m dal pavimento e
convenientemente isolato sotto il profilo acustico. Negli uffici anzidetti, con
un numero di cabine non inferiori a 10, una delle cabine deve essere strutturata
e attrezzata come segue: 1) il dislivello massimo tra il pavimento
interno della speciale cabina telefonica e il pavimento esterno non deve essere
superiore a cm 2,5; la porta di accesso deve avere una luce netta minima di 0,85
m; l'apparecchio telefonico deve essere situato ad un'altezza minima di 0,90 m
dal pavimento; sulla parete ove e' applicato l'apparecchio deve prevedersi un
sedile ribaltabile a scomparsa avente piano di appoggio ad una altezza di 0,45
m; la mensola porta elenchi deve essere posta ad una altezza di 0,80 m;
eventuali altre caratteristiche sono stabilite con decreto del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni; b) in ogni comune, secondo un programma da
realizzarsi gradualmente in un quinquennio, deve essere posto a disposizione
dell'utenza, preferibilmente nella sede del locale posto telefonico pubblico,
almeno un apparecchio telefonico con i requisiti di cui alla lettera a); c) il 5 per cento delle cabine di nuova
installazione poste a disposizione del pubblico deve essere rispondente ai
requisiti di cui alla lettera a); il 5 per cento degli apparecchi posti a
disposizione del pubblico deve essere installato ad un'altezza non superiore a
0,90 m. I predetti impianti sono dislocati secondo le esigenze prioritarie
segnalate da parte dei singoli comuni interessati. Art. 32. 1. Sono abrogate, dalla data di entrata in
vigore del presente decreto le disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. ALLEGATO
A. ACCESSIBILITA' - SIMBOLO CON FIGURA E BORDO BIANCO SU FONDO AZZURRO. …OMISSIS ALLEGATO
B. ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA - SIMBOLO CON FIGURA E BORDO BIANCO SU FONDO
AZZURRO. ….OMISSIS ALLEGATO
C. SIMBOLO CON FIGURA E BORDO BIANCO SU FONDO AZZURRO. …OMISSIS APPENDICE Decreto
del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 Prescrizioni
tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la
visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica e
sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle
barriere architettoniche. ……..OMISSIS N.B.: La seguente trascrizione della norma è stata effettuata a titolo personale divulgativo e pertanto l’autore si solleva di ogni responsabilità inerente errori materiali di trascrizione dalla Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 227 del 27/09/1996, che rappresenta l’unico effettivo testo ufficiale |